Onorevoli Colleghi! - Lo smaltimento dei rifiuti umidi rappresenta un aspetto importante dell'intero sistema di gestione dei rifiuti domestici. Per la soluzione di tale problema il legislatore ha dato risposte chiare ed inequivoche. È noto che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la cui disciplina è stata confermata dal recente «codice dell'ambiente» (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ha previsto che nel tempo si riducano le quantità di rifiuti avviate allo smaltimento in discarica.
Se si considera inoltre che questi sono composti da materiali eterogenei - dai rifiuti alimentari, ai rifiuti di imballaggi, alla carta, alla plastica, al polistirolo, ai residui tessili - si comprende come lo smaltimento dei rifiuti urbani sia un problema da affrontare, ormai, senza ulteriori rinvii anche con le nuove tecnologie che permettono lo smaltimento dei rifiuti di origine alimentare (rifiuto umido) direttamente nella rete fognaria, attraverso l'installazione di dissipatori, comunemente chiamati anche «tritarifiuti», situati di norma sotto i lavelli delle cucine. A tutela del corretto processo di smaltimento, la normativa vigente prevede peraltro l'utilizzo dei dissipatori di rifiuti alimentari previa verifica tecnica delle reti e degli impianti da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che è responsabile del corretto funzionamento del sistema.
Questi dissipatori, già largamente sperimentati e utilizzati negli Stati Uniti e, in poche migliaia di unità, installati anche in Italia, sono piccoli elettrodomestici che ricevono e triturano tutti i rifiuti alimentari che, con l'aiuto dell'acqua corrente, vengono scaricati nelle tubazioni delle reti fognarie.
La presente proposta di legge intende pertanto incentivare l'utilizzo dei dissipatori, laddove essi incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili, come nel caso di impianti di depurazione delle acque reflue dotati di digestori anaerobici dei fanghi.
Tale incentivazione si sostanzia in agevolazioni fiscali o finanziarie concesse ai
1) è una apparecchiatura che può contribuire alla significativa riduzione dei rifiuti da avviare a discarica;
2) è una apparecchiatura capace di fornire a un impianto di co-digestione anaerobica di rifiuti organici e fanghi della depurazione sostanza ad alto tasso di produzione di biogas e consentire di ottenere energia da fonti rinnovabili con la più alta efficienza.
È peraltro necessario prevedere, durante la costruzione, che gli scarichi siano idonei all'eliminazione di tutti i rifiuti di origine alimentare, attuando, in tale modo, parte della raccolta differenziata limitatamente al rifiuto umido, nonché l'adeguamento all'utilizzo del dissipatore per gli immobili già esistenti.
La finalità della proposta di legge, che costituisce la riproposizione e lo sviluppo della proposta già da me presentata nella XIV legislatura (atto Camera n. 4229), è anche di evitare, specialmente in vicinanza dei cassonetti, il proliferare di parassiti e l'insorgere di cattivi odori, facilitando, nel contempo, l'allontanamento istantaneo dei rifiuti senza che ciò possa produrre effetti negativi sull'igiene e sulla salute pubblica.
È quantomai necessario, oggi, affrontare le tematiche della qualità ecosistemica e dell'ecologia urbana nel loro complesso, per fronteggiare le notevoli e dannose conseguenze che rischiano seriamente di danneggiare la salute pubblica in modo irreparabile.
Passando all'illustrazione dell'articolato, l'articolo 1 della proposta ne definisce l'oggetto e la finalità, chiarendo lo scopo di incentivare l'utilizzo di apparecchi dissipatori per lo smaltimento dei rifiuti alimentari laddove essi incrementino la produzione di energia da fonti